Qualche giorno fa mi sono arrivate un paio di email che “sponsorizzano” e “suggeriscono” una protesta da attuare in occasione delle prossime elezioni del 13 aprile. Il testo che mi è arrivato, invita a presentarsi al seggio e non votare facendo mettere agli atti questo gesto. Così facendo, si legge, si potrebbe cambiare l’esito delle elezioni. Bene, è una BUFALA!

Avendo praticato i seggi, il dubbio che fosse una bufala mi è sorto subito; ma solo oggi sono riuscito a raccogliere tutte le informazioni per smentire l’email, mentre potrete notare che il testo dell’email non ha alcun riferimento legislativo. Vi invito a leggere e diffondere, potremo evitare perdite di tempo e spiacevoli inconvenienti (leggi: denunce).

In verde l’email che mi è arrivata, mentre le parti in rosso sono le mie annotazioni di rettifica:

DIRITTO AL NON VOTO

Pochi lo sanno ma la legge prevede la possibilita’ di rifiutarsi di votare emetterlo a verbale. Quando si va al seggio e dopo che le schede sono vidimate si dichiara che ci si rifiuta di votare e si vuole che sia messo a verbale.

Le schede vengono vidimate il sabato e solo dalla domenica mattina ci si può presentare per votare (art. 46 comma 1 DPR 361), quindi l’email inizia già con una serie di indicazioni inutili. Nel verbale, che è atto pubblico, si possono/devono mettere proteste e reclami (art. 74 DPR 361).

Le schede di rifiuto vengono CONTATE e sono VALIDE, contrariamente alle schede nulle o bianche o all’astensione dal voto. Nessun media (chiaramente) ne parla, sembra che i giochi della CASTA siano gia’ fatti, come al solito la gente andra’ a votare il “meno peggio”.

I possibili casi sono: voti validi assegnati, schede nulle, schede bianche, schede contenenti voti nulli e schede contenenti voti contestati (art. 68 comma 7 DPR 361). Non esiste la tipologia “scheda di rifiuto” e, comunque, tutte le schede sono contate perchè ci dev’essere corrispondenza con il numero di votanti. Se uno, ricevuta la scheda, la riconsegna così com’è, si cade nel caso dell’elettore che non vota entro la cabina. In tal caso, il presidente dell’Ufficio deve ritirare la scheda, dichiarandone la nullità e l’elettore non è più ammesso al voto (art. 62 DPR 361). Quindi scheda nulla.

Nel caso le schede di rifiuto arrivassero a un certo numero (cosa mai successa nelle elezioni italiane) la casta avrebbe “qualche problema”nell’assegnare i seggi vuoti e i media saranno obbligati a parlarne. (…) L’astensionismo passivo non fa percentuale di media votanti e riguardo alle elezioni legislative il nostro sistema di attribuzione non prevede nessun quorum di partecipazione. Quindi, se per assurdo nella consultazione elettorale votassero tre persone, ciò che uscirebbe dalle urne sarebbe considerata valida espressione della volontà popolare (…). Altresì le schede bianche e nulle, fanno si percentuale votanti, ma vengono ripartite, dopo la verifica in sede di collegio di garanzia che ne attesti le caratteristiche di bianche o nulle, in un unico cumulo da ripartire nel cosiddetto premio di maggioranza….(…).

Il quorum non c’è. Ma non esiste neanche questa “percentuale di media votanti”! Ai fini dell’assegnazione dei seggi, nè le schede nulle nè i voti nulli portano variazioni. Per inciso: non vengono proprio considerati (art. 83 DPR 361). Per capire bene il meccanismo di assegnazione dei seggi, compreso il premio di maggioranza, vi invito nuovamente a leggere il testo di Massimo Introvigne. Il premio di maggioranza è comunque assegnato (alla camera e su base regionale al senato) a chi vince anche di un solo voto. Le schede e i voti nulli non assegnano punteggio. Ma non creano neanche problemi alla casta.

Esiste però un METODO DI ASTENSIONE, che garantisce di essere percentuale votante (quindi non delegante) ma consente di non far attribuire il proprio non-voto al partito di maggioranza. E’ infatti facoltà dell’elettore recarsi al seggio e una volta fatto vidimare il certificato elettorale, AVVALERSI DEL DIRITTO DI RIFIUTARE LA SCHEDA, assicurandosi di far mettere a verbale tale opzione; è possibile inoltre ALLEGARE IN CALCE AL VERBALE, UNA BREVE DICHIARAZIONE IN CUI, SE VUOLE, L’ELETTORE HA IL DIRITTO DI ESPRIMERE LE MOTIVAZIONI DEL SUO RIFIUTO (es.: ‘Nessuno degli schieramenti qui riportati mi rappresenta’)’.

L’email si ripete (probabilmente conscia della sua inesattezza), facendo confluire i non-voti (suppongo le schede bianche) alla maggioranza. Questa lettura può essere esatta, nella misura in cui la mia scheda bianca o nulla non ha permesso ad un altro di vincere. Ma l’astensione come percentuale votante non significa nulla.
Aggiungo una variante all’email: da qualche parte si scrive che il segretario è obbligato a scrivere le proteste. E’ una mezza verità, infatti secondo l’art. 104 DPR 361, il segretario dell’Ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e multa. Ma leggendo anche l’art. 74, non si trovano riferimenti alle dichiarazioni e ai pensieri degli elettori, solo a reclami presentati e proteste fatte nei confronti delle operazioni di voto.

E’ invece da segnalare l’art. 100 DPR 361, che prevede multa e sanzione penale per chi turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali. Magari rallentandone notevolmente i lavori, forte del testo di un’email…
Infine, non confondetevi con i referendum, quando in presenza di più schede si può chiedere di votare solo per qualcuna (non facendo così quorum per quelle che si rifiutano). Ma è un’altra storia.

Per chi vuole i riferimenti precisi, che l’email come già detto non offre, sappia che il voto è regolato dal D.P.R. 361 del 30 marzo 1957, “Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputatiâ€??, che ho più volte citato sopra e che potete trovare qui. Mentre una delle rettifiche più importanti è la Legge 21 dicembre 2005, n. 270, “Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica”, che trovate qui.